Per occultamento o distruzione ci vuole l’istituzione dei documenti contabili
Dolo specifico da valutare anche in capo alla mera «testa di legno»
Taluni importanti profili della fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, sono presi in esame da due sentenze della Cassazione depositate ieri (le nn. 15899 e 15900, entrambe a firma del medesimo relatore).
Attualmente, l’art. 10 del DLgs. 74/2000 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La misura della pena è stata recentemente rivista
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