Produzione di documenti in appello «senza limiti» al vaglio della Consulta
La Regionale di Napoli riporta una puntuale critica della giurisprudenza sull’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92
Varie volte, su Eutekne.info, ci siamo soffermati sull’interpretazione che, ormai da anni, la Corte di Cassazione fornisce in merito all’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92, norma che recita: “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.
Mediante un’ordinanza di rimessione dello scorso 6 maggio, la n. 943, la C.T. Reg. di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92, così come interpretato dalla giurisprudenza, per violazione, tra gli altri, dell’art. 24 della Costituzione.
La problematica è nota. Per la Cassazione, la norma prima indicata va interpretata in questo senso: la parte, in appello, può produrre, con l’ovvio limite delle domande nuove, ogni documento non prodotto ...
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