Il diniego tacito sull’agevolazione è impugnabile entro dieci anni
La Cassazione ammette il ricorso contro il diniego tacito su agevolazioni/esenzioni, ma non parla del relativo termine
Il silenzio opposto dall’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di riconoscimento di un’agevolazione da parte del contribuente deve essere qualificato come silenzio-rifiuto e, come tale, può essere impugnato, entro l’ambito temporale previsto. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13394 depositata ieri.
Occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g) del DLgs. 546/1992, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; inoltre, per quel che qui rileva, la successiva lett. h) consente l’impugnazione del diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
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