In sede di ottemperanza non vale la semplice volontà di erogare gli importi
La caratteristica dell’ottemperanza consiste nel fatto che il giudice emette i provvedimenti in luogo dell’amministrazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13382 depositata ieri, enuncia principi che, sebbene siano relativi al giudizio di ottemperanza, esplicano a nostro avviso effetti anche nelle liti di rimborso.
Siamo in presenza di una fattispecie che, a prima vista, può sembrare strana, ma succede con una certa frequenza nella prassi professionale, specie, come anticipato, nelle liti da rimborso.
Nel caso in oggetto, per quanto sembra emergere dal testo della sentenza, un contribuente, a fronte dell’inerzia nella restituzione delle somme a seguito di giudicato, agiva in ottemperanza (peraltro, a seguito del DLgs. 156/2015, l’azione di ottemperanza, disciplinata dall’art. 70 del DLgs. 546/92, non è più subordinata alla formazione del giudicato).
Il giudice dell’ottemperanza dichiarava
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