Limiti alla responsabilità penale del coordinatore dei lavori
La sua responsabilità è configurabile solo quando l’infortunio è riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità
In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro. Egli ha un’autonoma funzione di “alta vigilanza” che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale (intendendosi per tale una lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, con un aumentato rischio antinfortunistico reciproco).
L’unica eccezione è costituita dalla previsione di cui all’art. 92 lett. f) del DLgs. 81/2008 secondo cui egli, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
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