Bancarotta per distrazione, non incide la compensabilità di crediti e debiti
In quella documentale, inoltre, non occorre alcun nesso tra falso in bilancio e dissesto della società
La possibile compensazione tra reciproci crediti e debiti sussistenti tra società affittante/fallita e società affittuaria, nell’ambito di un contratto d’affitto d’azienda i cui canoni non risultino pagati, non presenta alcun rilievo rispetto all’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione. Anche per la bancarotta fraudolenta documentale da falso in bilancio, inoltre, non è necessario alcun nesso di causalità (eziologico) tra la falsificazione e il dissesto della società.
Sono queste le principali indicazioni che emergono dalla lettura della sentenza n. 29219 della Cassazione, depositata il 12 luglio scorso. Nel caso di specie, da quanto è dato desumere dalla sintetica motivazione, l’affitto dell’azienda di una srl, poi ...
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