Diritto al trattamento economico per il lavoro all’estero anche dopo il rientro
La Cassazione ha considerato il trattamento per un dirigente superminimo irriducibile, riconoscendolo quindi utile anche per il calcolo del TFR
La Cassazione è stata chiamata a decidere della sorte del trattamento economico goduto da un dirigente di un istituto di credito nel periodo in cui ha lavorato all’estero, una volta che il rapporto sia proseguito dopo il suo rientro in Italia al termine della missione.
Con la sentenza n. 15217 pubblicata ieri, i giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia della Corte di Appello di Torino, secondo cui il lavoratore ha diritto a conservare, anche dopo il suo rientro in Italia, il trattamento economico percepito nei periodi di lavoro in Germania, costituito dalle voci “costo della vita” (percentuale di differenziale tra il costo della vita tra i due Paesi), “indennità per il servizio estero” (correlata al disagio della piazza di destinazione) e trattamento
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