Sui bilanci di esercizi precedenti controllo anche dei sindaci subentranti
Ciò vale, come per gli amministratori nominati dopo, se irregolarità o segnali d’allarme hanno effetti anche sulla gestione attuale
I bilanci degli esercizi precedenti (es. 31 dicembre 2015) devono essere controllati anche dai subentranti amministratori e sindaci nominati successivamente dall’assemblea societaria (es. il 30 aprile 2016), al fine di eliminare le eventuali “irregolarità” o “falsità” contabilizzate nei precedenti bilanci, ma con gli effetti della loro contabilizzazione che continuano a permanere nei bilanci degli esercizi successivi (es. esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2016).
Lo ha deciso la Cassazione con le sentenze che vengono esaminate di seguito.
Innanzitutto, il Consiglio di amministrazione subentrante (es. 30 aprile 2016) deve controllare i precedenti bilanci (es. 31 dicembre 2015) per eliminare le eventuali “irregolarità” o “falsità”, specialmente ...
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