Il fatto sussistente ma privo di illiceità legittima la reintegrazione a lavoro
La completa irrilevanza giuridica del fatto, pur accertato, equivale alla sua insussistenza materiale
In materia di licenziamenti disciplinari, l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, di cui all’art. 18, comma 4 della L. 300/1970, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo di illiceità, legittimando anche in tale ipotesi la reintegrazione nel posto di lavoro, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta entità. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 18418, depositata ieri, 20 settembre 2016.
In essa, viene innanzitutto affrontata una questione di carattere procedurale. Il datore di lavoro ricorrente sosteneva, infatti, che il lavoratore – licenziato per giusta causa – fosse decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento, non potendosi considerare valida l’impugnativa stragiudiziale ...
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