Principio di assorbimento non applicabile al TFR
Il criterio è applicato invece agli altri istituti contrattuali indiretti, quando un rapporto di lavoro autonomo è riqualificato come subordinato
La recente pronuncia della Cassazione n. 18586/2016 offre lo spunto per approfondire il c.d. principio di assorbimento della retribuzione, nel caso in cui venga accertato in giudizio che un rapporto di lavoro ha natura subordinata in contrasto con la qualificazione come autonomo operata dalle parti.
Ci si domanda, in questa ipotesi, come determinare il trattamento economico spettante al lavoratore a seguito della conversione del rapporto da autonomo a subordinato ed altresì come considerare le somme già erogate dal datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza costante (tra le altre, Cass. 9 marzo 2011 n. 5552, Cass. 18 luglio 2014 n. 16489 e Cass. 22 settembre 2014 n. 19923) in tale circostanza la retribuzione spettante al lavoratore deve essere determinata in base al principio dell’assorbimento
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