Anche l’ipoteca prestata dal contribuente dovrebbe essere rimborsabile
L’art. 8 comma 4 della L. 212/2000 è espressione di una norma con portata immediatamente precettiva
L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
Quanto esposto è il contenuto dell’art. 8 comma 4 della L. 212/2000, norma che in molte ipotesi può tornare a favore del contribuente.
In giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento secondo cui detta disposizione ha una portata immediatamente precettiva, per cui, ai fini del rimborso, è assolutamente irrilevante che i decreti attuativi non siano stati ancora emanati (si vedano ad esempio le sentenze della ...
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