Reato transnazionale da accertare per la confisca del profitto
La transnazionalità non può fondarsi solo sul transito dei fondi attraverso una serie di «stazioni» situate all’estero
Un complesso caso di trasferimento fraudolento di somme di denaro attraverso operazioni finanziarie internazionali ha fornito l’occasione alla Corte di Cassazione per tornare sulla tematica del reato transnazionale con la sentenza n. 2208 depositata ieri.
Un giudice di merito aveva, infatti, disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di conti correnti, cassette di sicurezza, quote societarie e beni immobili per una somma di 52 milioni di euro, a fronte di una condotta di fraudolento trasferimento, ai sensi dell’art. 12-quinquies del DL 306/1992, commessa da più persone fisiche avvalendosi di una rete di società presente in più Stati.
In particolare, il trasferimento illecito avveniva attraverso le sottoscrizioni di quote di fondi offshore o di altri
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