Simulazione da accertare in concreto per il reato di sottrazione fraudolenta
Ove il trasferimento sia effettivo, la condotta non può integrare tale reato
I concetti di “operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente” e di “mezzi fraudolenti” definiti dall’art. 1, lett. g-bis) e g-ter) del DLgs. 74/2000 – come modificato dal DLgs. 158/2015 – non concorrono a definire la norma incriminatrice della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bensì quella della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (rispettivamente art. 11 e 3 del DLgs. 74/2000).
Richiamando il principio di necessaria offensività del reato, la Cassazione – con sentenza n. 3011 depositata ieri – precisa che l’intera disciplina dei reati tributari codifica diverse condotte ciascuna potenzialmente idonea a ledere, da angolazioni diverse, il medesimo ed unico bene giuridico, individuato nel dovere di concorrere alle spese
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