Pagamento «allargato» per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica
La detrazione delle spese è ammessa anche se il bonifico è emesso tramite gli Istituti di pagamento
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 9 di ieri, 20 gennaio 2017, ha affermato che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. Istituti di pagamento sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, di cui, rispettivamente, all’art. 16-bis del TUIR e all’art. 1 commi 344-347 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
Con riferimento alle modalità che devono essere osservate per poter fruire dell’agevolazione, il documento di prassi richiama, in primo luogo, l’art. 1 comma 3 del decreto Ministero delle Finanze n. 41 del 18 febbraio 1998, il quale prevede che il pagamento delle spese detraibili sia disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale
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