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Valori invariati per la contribuzione dei lavoratori dipendenti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 febbraio 2017

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Con la circ. n. 19, pubblicata ieri, l’INPS ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori utili per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute, per l’anno 2017, in materia di previdenza ed assistenza sociale, per la generalità dei lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, nonché i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex INPDAP).
 
In generale, con riguardo ai minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi, la circolare in commento ricorda che detti valori minimi, stabiliti per i diversi settori, devono essere rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita rilevato dall’ISTAT con riferimento all’anno precedente.
 
Sul punto, l’INPS ricorda come l’art. 1 comma 287 della L. 208/2015 stabilisca che il valore del predetto indice ISTAT, da utilizzare quale parametro per determinare annualmente i valori retributivi, non possa essere inferiore a zero.
Poiché è stato accertato che la variazione percentuale è stata pari allo - 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti rimane invariato.
 
In particolare, i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2017 sono elencati nelle tabelle A e B, presenti nell’allegato n. 1 alla circolare in commento.
Tali limiti, che si attestano nella stessa misura stabilita per l’anno 2016, devono essere ragguagliati a 47,68 euro – ossia il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2017, pari a 501,89 euro mensili – se di importo inferiore.

Tra gli altri valori fissati dall’INPS nella circolare n. 19/2017, si segnalano altresì il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile annua, oltre il quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 46.123 euro, mentre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della L. 335/95 per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, sempre per l’anno 2017, a 100.324 euro.

Invece, con una precedente circolare, la n. 18/2017, l’INPS indica il valore dell’aliquota contributiva applicata alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2017, fissata nella misura complessiva del 28,70%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

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