Professionista a conoscenza degli atti di frode escluso dalla prededuzione
I giudici di legittimità hanno ribadito che occorre l’accertamento di un vantaggio per la massa dei creditori
Ai fini della prededucibilità, prevista dall’art. 111, comma 2 del RD 267/42 per i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, non basta un mero collegamento della prestazione alla procedura, occorrendo l’accertamento di un vantaggio per la massa dei creditori.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3218, depositata ieri, con riferimento a un professionista che era stato incaricato di elaborare un piano di concordato preventivo per una società in crisi, poi fallita, e che era a conoscenza degli atti di frode compiuti dalla società prima del deposito della domanda stessa.
Più nello specifico, la questione ha riguardato il credito vantato da un professionista relativo alle prestazioni rese ai fini della predisposizione della ...
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