Amministratori condannabili per insolvenza fraudolenta
Ciò può avvenire se sono a conoscenza di un serio e concreto rischio di non adempiere e hanno ugualmente contratto obbligazioni con altra società
Il reato di insolvenza fraudolenta, previsto dall’art. 641 c.p., punisce chi, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla ed effettivamente non la adempie. Le sanzioni applicabili sono la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 516 euro.
Ai fini della sussistenza del reato, anche solo il silenzio circa lo stato di insolvenza può assumere rilievo quale forma di dissimulazione.
Tuttavia, la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro di tale situazione al momento di contrarre un’obbligazione assume rilievo solo qualora legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione.
Diversamente – quando il mero inadempimento non è preceduto da alcuna intenzionale preordinazione – non si configura ...
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