Per il riciclaggio essenziale l’idoneità a ostacolare la provenienza del bene
Per il reimpiego, invece, non è necessaria una concreta dissimulazione
Con la decisione n. 11491/2017, la Cassazione ha affermato che commette il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., il rappresentante legale della società che fa transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci non oneroso, le somme provenienti da delitto commesso in precedenza dal socio finanziatore.
Il caso di specie deciso dalla Corte Suprema presentava alcune peculiarità – in particolare, fra il socio finanziatore e l’amministratore correva un rapporto di coniugio, sicché si aveva ragione di che il secondo sapesse della provenienza delittuosa delle somme che il primo metteva a disposizione della società (essendo comunque sufficiente, per la sussistenza del reato di riciclaggio, che il riciclatore si rappresenti semplicemente la possibile provenienza
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