Campionario deducibile per obbligo in un anno
Nel previgente contesto normativo, la deducibilità doveva essere fatta valere integralmente nel periodo d’imposta di competenza
In base al previgente contesto normativo, le spese per la realizzazione del campionario non erano civilisticamente capitalizzabili e, pertanto, sotto il profilo fiscale, la loro deducibilità doveva essere fatta valere integralmente nel periodo d’imposta di competenza.
È quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 25690/2016.
Occorre premettere che l’art. 108 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi. La previgente formulazione – rilevante per il caso oggetto della sentenza in commento – prevedeva al primo comma le modalità di deducibilità delle spese relative a studi e ricerche, al secondo comma quelle per spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza, mentre al terzo le modalità per tutte le spese rimanenti, stabilendone, in particolare,
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