Confisca per equivalente obbligatoria anche in caso di patteggiamento
La mancanza di consenso delle parti alla disposizione non determina alcuna irragionevolezza
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”), le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca. Essendo dette misure obbligatorie e fuori dalla disponibilità delle parti, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l’accordo, rimanendo vincolato soltanto agli altri punti concordati.
Ciò comporta che il profitto dei reati tributari possa essere confiscato anche quando l’accertamento del vantaggio derivato dal reato non sia stato oggetto di specifico accordo ai sensi dell’art. 444 c.p.p., secondo quanto precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 20905, depositata ieri.
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