Licenziamento per malattia senza tempi «prefissati»
Per la Cassazione, al datore va riconosciuto un tempo ragionevole per valutare la sostenibilità o meno delle assenze del dipendente
In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la tempestività del recesso non può essere rigidamente determinata sulla base dei soli specifici termini temporali fissati da accordi collettivi, ma va condizionata anche alla possibilità per il datore di lavoro di considerare ogni significativa circostanza idonea a incidere sulla valutazione circa la sostenibilità o meno delle assenze del lavoratore in rapporto alle esigenze aziendali.
Questo principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12920/2017 depositata ieri, con la quale è stato respinto il ricorso di un lavoratore avverso una sentenza d’appello che aveva riconosciuto come legittimo il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto.
Nel caso di specie, il lavoratore ...
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