Le Dogane non devono accettare ogni proposta di transazione per definire il contenzioso
L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 71066 del 15 giugno pubblicata ieri, è tornata sulla possibilità di definizione delle liti fiscali pendenti regolata dal DL 193/2016 riportando il parere dell’Avvocatura generale dello Stato riguardo due aspetti, quello del perimetro di applicazione della disposizione e quello dei criteri per giungere alle transazioni.
Si ricorda che l’art. 5-bis del DL 193/2016 ha autorizzato l’Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti al 3 dicembre 2016 aventi a oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche.
Sono poste due condizioni:
- le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1º aprile 2010;
- al soggetto passivo d’imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20% dell’accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
La nota n. 71066/2017 tratta entrambe le condizioni e si sofferma anche sullo schema procedimentale da sueguire per la transazione. Tra i contenuti si segnala che l’Avvocatura generale dello Stato ha enfatizzato il dato ontologico secondo cui l’Agenzia delle Dogane non è vincolata per legge ad accettare ogni e qualsiasi proposta proveniente dalla controparte, dovendo e potendo liberamente determinarsi a concludere il contratto transattivo.
Non si tratta dunque di un “condono”, ma sempre sulla base della formulazione letterale della norma, di una transazione caratterizzata da reciproche concessioni.
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