Differimento del versamento del saldo IVA con stesse scadenze per tutti
I termini del 30 giugno e 31 luglio 2017 si applicano anche ai soggetti IRES «solari» che differiscono l’approvazione del bilancio
Con la risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove scadenze per il versamento del saldo IVA (si veda “Confermato il «doppio differimento» per il versamento del saldo IVA” del 21 giugno).
In relazione al versamento del saldo IVA:
- da una parte, è stata confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo;
- dall’altra, è stata prevista la possibilità di differirlo entro il termine stabilito per il versamento delle imposte sui redditi, di cui dall’art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, come modificato dall’art. 7-quater comma 19 del DL 193/2016, maggiorando le somme da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Nella suddetta risoluzione n. 73, l’Agenzia ...
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