Ferie del 2015 da fruire entro fine mese
La «monetizzazione» è consentita solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per i periodi di ferie «in eccesso»
Si avvicina il 30 giugno 2017, termine entro il quale i datori di lavoro dovranno consentire ai propri dipendenti la fruizione di eventuali periodi di ferie maturate nell’anno 2015 e non godute.
In base a quanto disposto dall’art. 2109 c.c. e dall’art. 10 del DLgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie pari a quattro settimane l’anno, fermo restando possibili deroghe operate dalla contrattazione collettiva, la quale può prevedere un numero di giorni feriali superiore.
Con riferimento al diritto alle ferie, la maturazione avviene in base ai mesi di effettiva prestazione lavorativa, nonché in alcune “ipotesi garantite” di mancata prestazione da parte del lavoratore quali, a titolo esemplificativo, l’astensione obbligatoria della ...
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