Esdebitazione dei soggetti non fallibili limitata alle persone fisiche
Il beneficio, in presenza dei relativi presupposti, deve ritenersi ammissibile anche per il socio illimitatamente responsabile
Al termine della procedura di liquidazione del patrimonio, viene riconosciuta al debitore non fallibile, a norma dell’art. 14-terdecies della legge n. 3/2012, la facoltà di richiedere – mediante istanza da depositarsi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione (che ha una durata di 4 anni) – la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti (c.d. esdebitazione civile), a condizione che costui abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile, nonché adoperandosi per la proficua esecuzione delle operazioni di liquidazione.
In caso di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o di piano del consumatore, invece, l’effetto esdebitatorio ...
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