La legge sulla concorrenza rimodula la previdenza complementare
Tra gli istituti interessati la destinazione del TFR, l’anticipo della rendita per inoccupazione, la RITA e il riscatto del montante accumulato
Pensione integrativa più flessibile e “su misura”: è quanto emerge dall’art. 1 comma 38 della L. 124/2017 (c.d. legge sulla concorrenza).
In particolare, il provvedimento modifica parzialmente il DLgs. 252/2005, che disciplina l’ordinamento della previdenza complementare, introducendo nuove possibilità per i lavoratori che decidono di aderire a un fondo pensione.
In sintesi, la nuova normativa prevede: la facoltà, per il dipendente, di destinare anche solo una parte del TFR al finanziamento della previdenza complementare; la possibilità di ricevere la pensione integrativa con un massimo di 10 anni di anticipo rispetto alla pensione principale per i disoccupati; la facoltà di riscattare il capitale versato anche per gli appartenenti alle forme pensionistiche individuali;
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