Esdebitazione con soddisfazione almeno parziale dei creditori
Il legislatore non ha specificato la percentuale minima di pagamento per accedere all’istituto
L’esdebitazione civile di cui all’art. 14-tercedies della L. 3/2012 (si veda “Esdebitazione dei soggetti non fallibili limitata alle persone fisiche” del 23 agosto 2017) può essere concessa, sotto il profilo oggettivo, soltanto qualora si sia chiuso il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, per effetto della completa esecuzione del programma, con ripartizione finale dell’attivo e soddisfacimento almeno parziale dei creditori aventi causa o titolo anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la normativa non individua, però, dei termini quantitativi: possono, pertanto, soccorrere i principi giurisprudenziali di legittimità formatisi relativamente all’esdebitazione fallimentare, secondo ...
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