Senza IVA la cessione degli immobili comunali
Si ritiene che il Comune operi in ambito istituzionale non rilevando la successiva destinazione abitativa dei beni
La compravendita di immobili comunali (scuole, uffici, depositi) può considerarsi operata nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente pubblico e, in quanto tale, estranea all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DPR 633/72, ma soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota piena (all’epoca dei fatti era prevista una riduzione per le cessioni esenti).
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19812 del 9 agosto 2017.
La pronuncia offre spunti di interesse anche perché, sulla base delle norme e della giurisprudenza comunitarie, descrive le condizioni in base alle quali un ente pubblico può qualificarsi o meno come soggetto passivo IVA.
A livello normativo, l’art. 4 comma
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