Regola del prezzo-valore anche per i contratti di mantenimento
Devono però avere ad oggetto immobili a uso abitativo e il cessionario deve essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa
Anche in riferimento ai contratti di mantenimento trova applicazione la regola del prezzo-valore, qualora venga esercitata la prevista opzione e sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge. A queste conclusioni è giunta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 113 di ieri.
I contratti di mantenimento sono ormai ampiamente diffusi nella prassi e consistono generalmente nel trasferimento di un bene immobile da una parte a un’altra che, in cambio, garantisce assistenza morale, economica e sanitaria, come può accadere tipicamente tra genitori e figli. Si tratta di un contratto atipico, il cui omologo tipico di riferimento è la rendita vitalizia, espressamente disciplinata dagli artt. 1872 e seguenti c.c., la quale si differenzia dal contratto atipico
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