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Procedimento per il «visto investitori» da concludersi entro trenta giorni dalla domanda

/ REDAZIONE

Martedì, 5 settembre 2017

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Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato ieri sul proprio sito il decreto interministeriale 21 luglio 2017, che reca disposizioni sul nuovo visto per investitori.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1 comma 148 della legge di bilancio 2017 introduce, nell’ambito del DLgs. 286/98 recante la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, l’art. 26-bis per facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori.

Nello specifico, sono consentiti l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote massime di stranieri di cui all’art. 3 comma 4 dello stesso DLgs. 286/98, agli stranieri che intendono effettuare:
- un investimento di almeno 2.000.000 di euro in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
- un investimento di almeno 1.000.000 di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno 500.000 euro nel caso tale società sia una start up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25 comma 8 del DL 179/2012 convertito;
- una donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000 di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

A tal fine, i soggetti devono dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di importi, almeno pari a quelli sopra indicati, disponibili e trasferibili in Italia, presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi per le finalità indicate, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e infine dimostrare di avere, in aggiunta, risorse sufficienti per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

Il decreto 21 luglio 2017 definisce la procedura volta all’accertamento dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall’art. 26-bis, comma 1 del Testo unico sull’immigrazione stabilendo, tra l’altro, quale documentazione debba essere presentata per l’accertamento dei requisiti, le disposizioni procedurali e le amministrazioni coinvolte. 

In particolare si stabilisce che:
- dopo la trasmissione della documentazione per il rilascio del visto da parte dei soggetti interessati, verrà effettuato un controllo formale sulla completezza della documentazione;
- il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla ricezione della domanda;
- emesso il nulla osta, il richiedente presenta la domanda di visto all’ufficio consolare competente per territorio;
- entro otto giorni dall’ingresso in Italia il destinatario del visto investitori richiede alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale;
- entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia il destinatario del visto investitori trasmette la documentazione che prova l’avvenuto investimento o donazione.

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