Interessi privilegiati insinuabili solo con specifica domanda
L’istanza di ammissione al passivo deve riportare tutti gli elementi necessari per il computo, come la data di decorrenza e il tasso applicabile
È legittimo il decreto che nega l’ammissione al passivo, in via privilegiata, del credito per interessi, qualora il ricorrente non abbia provveduto a specificare – nell’istanza di insinuazione, e neppure nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione – la data di decorrenza o il periodo di riferimento: non può, infatti, ritenersi sufficiente la mera distinzione, nell’ambito dell’importo complessivamente richiesto, tra quello dovuto in linea capitale e quello spettante per interessi.
Lo ha stabilito l’ordinanza della Cassazione n. 21459 depositata ieri, respingendo il ricorso di Equitalia avverso il decreto del Tribunale di Firenze, che aveva rigettato l’opposizione dell’agente della riscossione allo stato passivo del fallimento, nel quale era stata
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