Intestazione fittizia dei beni reato presupposto per il riciclaggio
Il trasferimento fraudolento di valori può avere tale funzione laddove riciclo o reimpiego abbiano a oggetto i beni sottratti illecitamente alla confisca
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori – di cui all’art. 12-quinquies del DL 306/1992 – punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, impiego di beni o altre utilità di provenienza illecita e riciclaggio (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.).
Si tratta di una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata a evitare l’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre cose mobili, che si colloca nell’ambito delle misure dirette a contrastare le attività di riciclaggio connesse alla criminalità ...
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