Omesso versamento di ritenute nonostante la distrazione del precedente amministratore
La Cassazione, nella sentenza n. 46459/2017, ha stabilito che l’amministratore che subentri nella legale rappresentanza di un’impresa, della quale assume il pieno e consapevole dominio, non può addurre, a giustificazione della materiale insussistenza del reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del DLgs. 74/2000) e/o della sua colpevolezza, la pregressa distrazione, da parte del precedente amministratore, della liquidità necessaria al pagamento del debito tributario, a maggior ragione se (e anzi proprio perché) la circostanza è a lui già nota.
La condotta omissiva sussiste, oggettivamente, in ogni caso; mentre, quanto all’elemento soggettivo, il dolo può essere escluso solo se il nuovo amministratore dimostri di versare, al momento della consumazione del reato, in errore sul fatto (art. 47 c.p.), sulla sussistenza cioè degli elementi costitutivi del reato ovvero che l’omissione è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
Tutte circostanze nella specie mai dedotte.
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