Tre distinte sanzioni per l’omessa sorveglianza sanitaria
L’INL fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo esaminando le casistiche e cercando di evidenziare le differenze tra condotte
Apparentemente un’unica condotta ma, di fatto, tre casistiche differenti e tre distinti trattamenti sanzionatori.
In estrema sintesi, è questo il quadro della normativa in materia di sorveglianza sanitaria previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il DLgs. 81/2008, rispetto al quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la lettera circolare n. 3/2017, è intervenuto fornendo al proprio personale ispettivo indicazioni operative con particolare riferimento alle sanzioni da applicare.
La materia della sorveglianza sanitaria è disciplinata, in linea generale, dall’art. 41 del DLgs. 81/2008. Più in particolare, la norma in questione prevede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente, nominato dal datore di lavoro.
Di norma il lavoratore ...
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