Appropriazione indebita attuabile tramite intestazione fittizia
Il delitto di cui all’art. 12-quinquies del DL 306/1992 non è in rapporto di presupposizione necessaria rispetto a quello di reimpiego
La Cassazione, nella sentenza n. 47083/2017, analizza i complessi rapporti della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies del DL 306/1992) con le condotte di appropriazione indebita/distrazione e di reimpiego.
Ciò nel contesto del ricorso presentato da un PM avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato un provvedimento di sequestro di quote sociali e beni strumentali, in funzione della confisca ex art. 240 c.p., in quanto, in relazione ai contestati episodi di intestazione fittizia di beni, aveva rilevato la mancanza di autonomia sia rispetto alle condotte di appropriazione/distrazione (l’appropriazione si sarebbe realizzata proprio con il trasferimento in favore di società riconducibili agli stessi proprietari delle società svuotate)
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