Copiare dati aziendali legittima sempre il licenziamento
Secondo la Cassazione, anche se poi i dati non vengono diffusi a terzi, il comportamento costituisce una giusta causa di recesso
Il dipendente che trasferisca su una pen drive personale un rilevante numero di dati appartenenti all’azienda e riferiti alla sua attività, anche se i dati non sono protetti da password, pone in essere un comportamento che legittima il suo licenziamento, essendo potenzialmente idoneo a ledere il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere nell’ambito di un rapporto di lavoro. Questo vale anche se i dati non sono diffusi a terzi, come avvenuto nel curioso caso in esame, in cui la chiavetta contenente i dati copiati era stata poi smarrita dal lavoratore distratto e casualmente rinvenuta all’interno dei locali aziendali.
Sono queste le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza della Cassazione n. 25147, pubblicata ieri, 24 ottobre, che ha respinto il ricorso con cui
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