Alla Consulta la dichiarazione fraudolenta senza soglia di punibilità
Da esaminare il diverso trattamento sanzionatorio delle due ipotesi ex artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000
Nel diritto penale-tributario le condotte di dichiarazione fraudolenta sono sanzionate da due differenti norme caratterizzate da diversa gravità: l’art. 2 e l’art. 3 del DLgs. 74/2000.
La prima attiene alle evasioni “più classiche”, in cui nelle dichiarazioni relative alle imposte dirette o all’IVA ci si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nel senso che tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (art. 2 comma 2 del DLgs. 74/2000).
L’art. 3 del DLgs. 74/2000, invece, ha un carattere sussidiario (“fuori dai casi previsti dall’art. 2”) e residuale (la rubrica, infatti, parla di “altri artifici”
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