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Domenica, 6 luglio 2025

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Concorso tra malversazione e bancarotta

/ REDAZIONE

Lunedì, 6 novembre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 49992/2017 ha stabilito che non è configurabile “assorbimento” tra la condotta di cui all’art. 316-bis c.p. (malversazione a danno della Stato), per la quale sia già intervenuta condanna in altro precedente giudizio, e successiva bancarotta impropria distrattiva.
Questo perché le due condotte, all’evidenza, concorrono materialmente tra loro ai sensi dell’art. 81 comma 2 c.p., rappresentando due segmenti di una progressione criminosa.
In una prima fase vi è la “deviazione” da parte dell’agente delle risorse erariali dalle finalità loro proprie.
Solo in un secondo momento (ed allorquando le predette risorse comunque sono transitate nello stato patrimoniale della società fallenda, per essere state le stesse incamerate dal soggetto imprenditoriale beneficiario della erogazione finanziaria pubblica), la citata progressione criminosa vede “distrazione” di quest’ultime anche dalla garanzia generica dei debitori attraverso la loro destinazione a finalità diverse, non solo rispetto a quelle “pubblicistiche” (per le quali era intervenuta la erogazione erariale), ma anche a quelle proprie dell’attività imprenditoriale del debitore, integranti come tali la condotta distrattiva punita dagli artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942.

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