Lo scambio di partecipazioni è un’operazione realizzativa
L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha presentato ieri, 15 novembre 2017, le proprie Conclusioni in merito alle cause riunite C-327/16 e C-421/16, relative al regime fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento.
Secondo l’Avvocato generale, queste operazioni mantengono carattere realizzativo. Nel momento in cui le diverse norme nazionali prevedono la riscossione materiale dell’imposta solo all’atto del verificarsi di determinati eventi (nella fattispecie, la cessione delle azioni ricevute in cambio, come la normativa francese oggetto di censura), non si verifica quindi un fenomeno di sospensione d’imposta, ma una sola sospensione della riscossione dell’imposta stessa, la quale viene invece determinata in via definitiva al momento del conferimento delle partecipazioni.
Ciò comporta:
- che il momento impositivo, relativamente alle plusvalenze sulle azioni o quote conferite, retroagisce all’atto del conferimento;
- che la quantificazione del capital gain relativamente a tali azioni o quote avviene sempre all’atto del conferimento;
- che la cessione delle azioni o quote ricevute in cambio rappresenta il solo momento in cui deve essere materialmente corrisposta l’imposta relativa alle plusvalenze sulle azioni o quote conferite, già “fotografata” in modo definitivo all’atto del conferimento;
- che lo Stato di residenza del conferente mantiene il diritto a riscuotere l’imposta relativa a tali plusvalenze anche se, ad esempio, il soggetto si trasferisce in altri Stati.
Nell’ambito della normativa nazionale, l’art. 177 del TUIR prevede in modo analogo un regime realizzativo per gli scambi di partecipazioni mediante conferimento, anche se è possibile evitare (o ridurre) la tassazione valutando le partecipazioni in modo corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Non sono però previste ipotesi di sospensione della riscossione dell’imposta dovuta.
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