Emissione immediata della fattura nel settore dell’autotrasporto da non tralasciare
La Cassazione, nella sentenza n. 51075/2017, ha stabilito che, ove il superamento della soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA – peraltro, in misura esigua (del 7% circa) – dipenda dalla applicazione del previgente art. 83-bis comma 12 del DL 112/2008, che imponeva alle imprese di autotrasporto di fatturare entro e non oltre il mese di esecuzione della prestazione, il giudice non può non tenerne conto per valutare la sussistenza di una situazione riconducibile all’art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).
Nel caso di specie, in particolare, il rappresentante legale di una società di autotrasporti era stato costretto, nel rispetto del ricordato art. 83-bis del DL 112/2008, ad emettere alla fine di ottobre 2011 una fattura per una prestazione già resa per 128.000 euro; con un’IVA pari a 26.880 euro che determinava il superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000.
Laddove, invece, qualora fosse stata già espunta quella parte dell’art. 83-bis citato, con eliminazione dell’obbligo di fatturazione entro e non oltre la fine del mese in cui si erano svolte le relative prestazioni di trasporto (ex art. 1 comma 95 della L. 147/2013), avrebbe potuto, gestendo l’impresa con una ordinaria capacità sul piano contabile-fiscale, astenersi dall’emettere immediatamente la fattura ed evitare di condurre l’IVA complessivamente dovuta per il 2011 oltre il limite della soglia di rilevanza penale.
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