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Confisca «diretta» sul denaro non versato all’Erario

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 novembre 2017

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La Cassazione, nella sentenza n. 53146 depositata ieri, ha ribadito che la confisca “diretta” del profitto del reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo nell’interesse della società quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima.

Si deve, invece, escludere la possibilità di procedere a confisca “per equivalente” di beni della persona giuridica, salva l’ipotesi in cui questa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale l’amministratore agisce come effettivo titolare.

Peraltro, qualora il profitto del reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta; la somma di denaro, infatti, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità, ma perde qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica.

Il profitto del reato, confiscabile anche per equivalente, è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, potendo, quindi, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento di tributi, interessi e sanzioni; ed anche il bene acquisito in modo diretto, con il reinvestimento delle somme non versate all’Erario, va ascritto alla categoria del profitto del reato.

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