Da rivedere le regole sulle note di credito nelle procedure concorsuali
Secondo la Corte Ue è eccessivo imporre al fornitore di attendere l’infruttuosità della procedura, la cui durata media supera i dieci anni
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza di ieri relativa alla causa C-246/16, ha stabilito che non è conforme al diritto dell’Unione l’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 nella misura in cui, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo di una cessione o prestazione, subordina la possibilità per il fornitore di emettere note di credito al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale, la cui durata media supera i 10 anni.
Poiché il fornitore ha versato l’IVA all’Erario senza averla riscossa dal proprio cliente, l’applicazione del citato art. 26 comma 2 determina per i soggetti passivi italiani “uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri” e tale squilibrio è manifestamente contrario agli
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41