Maggiorazione dell’addizionale regionale IRPEF per il disavanzo sanitario salvata dalla Consulta
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 243 depositata ieri, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 86 della L. 191/2009 e dell’art. 6 comma 10 del DLgs. 68/2011 in riferimento all’art. 53 della Costituzione.
Si ricorda che l’art. 2 comma 86 della finanziaria 2010 ha disposto che all’accertarsi del mancato raggiungimento da parte delle Regioni degli obiettivi del piano di rientro, con il conseguente disavanzo sanitario comporta, tra le altre misure, l’incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell’aliquota IRAP e dello 0,30% dell’addizionale regionale IRPEF.
L’art. 6 comma 10 del DLgs. 68/2011, invece, dispone che restino fermi gli automatismi fiscali previsti dalla legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
Per la C.T. Reg. di Campobasso, che ha sollevato la questione di legittimità con l’ordinanzia del 5 novembre 2015, l’art. 53 della Costituzione, che esprime il principio di capacità contributiva, sarebbe stato violato per l’assenza di collegamento tra la capacità contributiva dei cittadini e l’aggravio dell’imposizione, il quale non discenderebbe da una maggiore domanda o necessità sanitaria, ma dal bisogno di ripianare disavanzi dovuti alla cattiva amministrazione.
Tuttavia la Consulta non ha condiviso il rilievo secondo cui il disavanzo dipende esclusivamente da condotte dolose o colpose imputabili ai responsabili del Servizio sanitario, poiché le cause possono essere più complesse. Inoltre, è dirimente il rilievo che la normativa in questione interviene sulla disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF esclusivamente sotto il profilo dell’aliquota, intimamente connesso alla determinazione dell’entità dell’onere tributario e, pertanto, rimesso all’ampia discrezionalità del legislatore, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità delle scelte.
La Corte Costituzionale dichiara dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 53 della Costituzione. Sono invece dichiarate manifestamente innamissbili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 86 della L. 191/2009 e dell’art. 6 comma 10 del DLgs. 68/2011 sollevate dalla stessa Commissionte tributaria provinciale di Campobasso in riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione.
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