Liquidazione ordinaria rischiosa per le società sovraindebitate non fallibili
L’accesso ad una procedura concorsuale potrebbe evitare l’aggravamento del dissesto e la violazione della par condicio creditorum
La società per la quale si è verificata una causa di scioglimento – ad esempio, la srl, a seguito della perdita integrale del capitale (artt. 2482-ter e 2484 c.c.), oppure la snc o la sas – è qualificata come “non fallibile”, e dunque esclusa dalla disciplina del concordato preventivo e del fallimento, se non supera nessuno dei tre parametri dimensionali individuali dall’art. 1 del RD 267/42: attivo patrimoniale degli ultimi tre esercizi, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore: 300.000 euro annui; ricavi lordi degli ultimi tre periodi amministrativi, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore: 200.000 euro annui; debiti, anche non scaduti: 500.000 euro.
Al ricorrere di tale ipotesi, la suddetta società rientra, sotto il profilo soggettivo, ...
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