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Inalterata la disciplina di accesso alla CIGS per le imprese in amministrazione straordinaria

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 novembre 2017

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Con la circolare n. 20/2017, il Ministero del Lavoro ha fornito un quadro riepilogativo del trattamento di CIGS per le aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa ai sensi del DLgs. 270/99.
Il Ministero ricorda che il DLgs. 148/2015, di riordino in chiave Jobs Act della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, non ha riformato la disciplina di accesso alla CIGS da parte di imprese in amministrazione straordinaria

In via preliminare, si precisa che l’orientamento ministeriale è stato quello di far decorrere il trattamento di CIGS ex art. 7, comma 10-ter del DL 148/93 dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza – che di fatto accerta una situazione patologica – fino alla data di emanazione del provvedimento del Tribunale concernente la chiusura della procedura.

Restano altresì invariate le modalità di richiesta del trattamento CIGS da parte delle predette aziende.
In particolare, si ricorda che l’impresa è tenuta a espletare l’esame congiunto in sede istituzionale, cui farà seguito la presentazione dell’istanza, corredata della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, qualora già emesso, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico di nomina del Commissario straordinario.

Al riguardo, il Ministero ricorda che l’istanza di CIGS non è sottoposta ai termini di presentazione previsti dalla normativa vigente e la durata dell’intervento si considera in deroga ai limiti temporali previsti per legge. Sulla base di questa prima documentazione e verificata la sussistenza dei presupposti, verrà autorizzato il trattamento di CIGS per un periodo iniziale di 12 mesi.

L’ulteriore corresponsione, si precisa nella circ. n. 20/2017, sarà subordinata all’acquisizione dei successivi provvedimenti rilasciati dal Ministero dello Sviluppo economico, concernenti l’autorizzazione all’esecuzione del programma presentato dal Commissario straordinario, nonché quelli emessi dal Tribunale, relativi all’eventuale proroga del termine di scadenza del programma e quelli riguardanti la chiusura della procedura.

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