ACCEDI
Mercoledì, 2 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Il socio concorre «eventualmente» nell’indebita restituzione di conferimenti

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 novembre 2017

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 53832 depositata ieri, prende posizione sul concorso del socio nella fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), che punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall’obbligo di eseguirli.

Il legislatore – osservano i giudici di legittimità – ha delineato la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti come un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell’obbligo di garantire l’integrità del capitale sociale.

Incriminando solo l’amministratore, pertanto, si è inteso non punire anche il socio beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall’obbligo di eseguire lo stesso; vale a dire che si è esclusa la sussistenza di una fattispecie a concorso “necessario”.

Ciò, peraltro, non comporta anche l’esclusione del concorso “eventuale” nelle ipotesi in cui il socio abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena e che si risolva in un contributo di partecipazione “atipico” rispetto alla condotta dichiarata punibile.

In particolare, trovano applicazione le disposizioni sul concorso eventuale di persone quando il socio non si limiti a trarre vantaggio dalla restituzione o dalla liberazione suddette, ma fornisca un contributo effettivo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari del potere di gestione.

TORNA SU