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Le nuove disposizioni in materia di perequazione delle pensioni sono legittime

/ REDAZIONE

Sabato, 2 dicembre 2017

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Con la sentenza n. 250 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità delle disposizioni in materia di perequazione pensionistica introdotte dal DL 65/2015 seguendo i dettami della sentenza n. 70/2015, con cui la stessa Consulta aveva invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25 del DL 201/2011.
Con la norma del 2011, infatti, il legislatore aveva disposto, in considerazione della situazione finanziaria allora piuttosto critica, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 della L. 448/98, fosse riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.

Secondo quanto osservato nella sentenza n. 70/2015, con il DL 201/2011 il legislatore aveva bilanciato in modo irragionevole l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto delle pensioni con le esigenze finanziarie dello Stato, sacrificando il primo, in particolare quello dei titolari di trattamenti previdenziali modesti.
Sulla scorta di tale decisione, il legislatore era quindi nuovamente intervenuto con il DL 65/2015, con l’intento di bilanciare in modo diverso i valori e gli interessi coinvolti, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

Secondo quanto indicato dalla Consulta nella sentenza n. 250 di ieri, il decreto in questione ha recepito tali indicazioni, ovviamente con effetto retroattivo, seppure limitatamente al biennio 2012-2013, prevedendo, in estrema sintesi, la rivalutazione in misura proporzionale decrescente anche alle pensioni – prima escluse – comprese tra quelle superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelle fino a sei volte lo stesso trattamento.

Respingendo le censure contenute in 15 ordinanze, la Corte Costituzionale ha quindi stabilito che le disposizioni contenute nel DL 65/2015 sulla perequazione delle pensioni – emanato in attuazione della sentenza n. 70/2015 – non è una “mera riproduzione” del DL 201/2011, poiché ha introdotto una disciplina nuova e diversa, ancorché temporanea, della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013.

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