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Postergato anche il socio fuoriuscito dalla società

/ REDAZIONE

Sabato, 2 dicembre 2017

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Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10638/2017, ha stabilito che deve escludersi che l’assoggettamento di finanziamenti soci alla disciplina legale della postergazione ex art. 2467 c.c. possa automaticamente venir meno in conseguenza della fuoriuscita del socio finanziatore dalla compagine sociale.

Come precisato dal Tribunale di Milano 6 febbraio 2015 n. 1658, infatti, non può fondatamente sostenersi che l’uscita dalla compagine sociale del socio finanziatore possa comportare l’automatica esclusione dalla disciplina ex art. 2467 c.c. delle somme da questo erogate alla società, posto che la disciplina in esame è posta a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio, e su questa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l’inaffidabilità del regime medesimo o, in altre parole, l’inutilità dell’istituto, che si presterebbe a facili elusioni in danno di creditori e terzi (cfr. anche Trib. Milano 15 dicembre 2014).

A fronte di ciò, nel caso di specie, erano accertate le condizioni della postergazione sia al momento della concessione del finanziamento (da parte del socio), sia nel momento della richiesta della restituzione (da parte dell’ormai ex socio, che non aveva sottoscritto l’aumento di capitale correlato alla totale perdita dello stesso, limitandosi a rinunciare a una parte del proprio “credito” e ottenendo l’impegno, non mantenuto, della società a restituire il residuo).

Risolutivo, peraltro, è considerato il dato dell’effettiva esistenza dei presupposti della postergazione alla data della fuoriuscita del socio, giacché, in caso contrario (ma solo in caso contrario), il credito vantato avrebbe potuto reputarsi divenuto già all’epoca immediatamente esigibile e conseguentemente avrebbe potuto reputarsi affidata alla libera disponibilità delle parti la negoziazione di un successivo termine di adempimento, secondo ordinaria disciplina convenzionale di rapporti tra parti a questo punto ormai contrapposte; con la necessaria esclusione, quindi, di ogni possibile incidenza sull’invocato diritto alla restituzione di successive perdite di esercizio maturate in capo alla società quali circostanze semplicemente estranee alla sfera di responsabilità del creditore mutuante.

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