Prima giurisprudenza sulla sospensione legale della riscossione
L’agente della riscossione non può sindacare l’idoneità della documentazione offerta dal contribuente
È prevista una particolare procedura che può condurre all’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e, in generale, dei crediti affidati all’agente della riscossione anche per effetto di accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
Detta procedura è disciplinata all’art. 1 della L. 228/2012, commi 537 e seguenti.
Sintetizzando, al ricorrere di determinati presupposti, tra cui l’avvenuto pagamento delle somme e la sospensione amministrativa o giudiziale del debito, il contribuente può presentare apposita istanza all’agente della riscossione, il quale è tenuto a sospendere ogni iniziativa esecutiva o cautelare.
L’istanza, corredata dai documenti offerti dal debitore, viene inoltrata all’ente creditore; se il debitore non ha risposta dall’ente
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