Responsabilità del committente per l’infortunio nell’appalto non automatica
In caso di appalto intra-aziendale, il committente non è responsabile per l’infortunio occorso a un dipendente della società appaltatrice per il solo fatto di aver affidato a quest’ultima determinati lavori ovvero un servizio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29582 depositata ieri, dando continuità all’orientamento secondo cui la responsabilità per violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come il principio – oggi sancito dall’art. 26 del DLgs. 81/2008 – della riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro/appaltatore, anche al committente, con conseguente suo coinvolgimento negli intrecci di responsabilità scaturenti in caso di infortunio, non possa essere applicato automaticamente.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente, occorre, invece, valutare caso per caso se la condotta dello stesso abbia effettivamente inciso nella verificazione dell’infortunio, non potendosi comunque esigere dall’appaltante un controllo continuo e capillare sulle scelte organizzative dell’impresa appaltatrice. Nella suddetta verifica, vanno considerate le seguenti circostanze: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritta dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa); l’ingerenza del committente nell’esecuzione di lavori oggetto dell’appalto; la percepibilità agevole e immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.
Con riferimento al caso concreto – riguardante il dipendente di una società appaltatrice infortunatosi nell’esecuzione di un lavoro estraneo a quello effettivamente commissionato – è stata, quindi, confermata la decisione del giudice del merito di escludere la responsabilità del committente. Ciò per la mancanza di prova circa la provenienza, da parte del committente o meno, della richiesta di lavoro aggiuntivo.
Nell’istruttoria, inoltre, era emerso che i contratti di appalto stabilivano il divieto di utilizzo di attrezzature del committente, il quale, quindi, non era obbligato a controllarne l’adeguatezza a tal fine, anche tenuto conto del fatto che l’appaltrice era una società adeguatamente organizzata, da tempo attiva e che negli anni non aveva subito infortuni.
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